27 aprile 2020

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

Modalità e obblighi per chi entra in Italia con il trasporto di linea aereo, transita negli aeroporti italiani per raggiungere un'altra destinazione o viaggia in Italia con mezzo proprio durante la "Fase 2"
Il nuovo DPCM del 26 aprile 2020, prevede nuove Disposizioni in materia di ingresso in Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. All'Articolo 5, sono indicate le disposizioni per chi transita nel territorio italiano oppure vi soggiorna per un breve tempo.
 
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Ingresso in Italia con trasporto di linea aereo: non oltre le 72 ore (salvo motivata proroga di ulteriori 48 ore)
In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori di:
 comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
 indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
 recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
 
Gli obblighi allo scadere della permanenza in Italia per chi arriva in aereo
Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
 allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
 di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi ad isolamento, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria.
 I vettori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio:
 una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati,
 l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
 Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
 
Obblighi per i passeggeri in transito aereo in Italia 
In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
 
In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
 
Le disposizioni dell'articolo 5 del DPCM del 26 aprile 2020 non si applicano:
all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto DPCM del 26 aprile 2020.
 
 
Per chi arriva in italia e ha necessità di spostarsi sul territorio italiano con un mezzo privato, dovrà attenersi ad altri obblighi specifici per chi si sposta mediante mezzo di trasporto privato, indicati di seguito.
 
Ingresso in Italia (anche se asintomatici) mediante mezzo di trasporto privato
Chi fa ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chi intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
 
Obblighi per chi entra in Italia mediante mezzo di trasporto privato
Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
 
Trasporto terrestre con mezzo privato in Italia: periodo massimo di permanenza 24 ore (prorogabile di ulteriori 12 ore)
In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.
 
Per gli aspetti sanitari relativi alle modalità della sorveglianza sanitaria, l’isolamento fiduciario, l'insorgenza di sintomi COVID-19, l'Autorità sanitaria, avvertenze, obblighi e divieti si rimanda alla lettura completa del DPCM del 26 aprile 2020 e sul sito del Ministero della Salute con la situazione Covid-19 in Italia.
 
A cura di Alisè Vitri
Fonte testo: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
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