18 maggio 2020
Operatività degli aeroporti italiani secondo il decreto del MIT del 17 Maggio 2020
Il nuovo decreto ministeriale aggiorna le modalità del trasporto aereo degli aeroporti in Italia
La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto 207 del 17 maggio 2020 che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid19.
Al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, per il settore del trasporto aereo sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali.
Aeroporti italiani operativi
Il provvedimento del Mit specifica che che a seguito delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale e della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività è limitata ai seguenti aeroporti:
Olbia
Per la Sardegna oltre all'aeroporto di Cagliari viene aperto anche l'aeroporto di Olbia; ma è comunque sempre necessario trovarsi in una delle condizioni particolari per accedere all'imbarco.
Aviazione Generale in Italia
Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco sono consentite le attività di Aviazione Generale.
A differenza di quanto indicato nel precedente decreto, viene limitato ai soli servizi di Aviazione Generale il traffico da e per l’aeroporto di Milano Linate, sulla base delle osservazioni svolte dalla società di gestione dell’aeroporto SEA S.p.A.
I collegamenti di aviazione generale con le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, vengono ora consentiti senza la previa autorizzazione dei Presidenti di Regione.
A partire dal 21 maggio 2020 è assicurata la riapertura dei servizi di Aviazione Generale negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.
Rimangono invariate tutte le altre misure di restrizione della mobilità dei passeggeri con gli altri vettori.
Enac
L'ENAC dovrà valutare la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione di:
mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti ENAC, ENAV e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora necessario;
esigenze operative di voli cargo e posta, voli di Stato, di Enti di Stato, emergenza sanitaria o altro tipo di emergenza.
Nel decreto ministeriale viene inoltre specificato che:
Il personale degli USMAF/SANS che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per esigenze sanitarie di aeroporti.
Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, come previsto dagli enti competenti.
A cura di Alisè Vitri
Fonte testo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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