15 giugno 2020

Gli Stati dove sono consentiti gli spostamenti dal 15 giugno 2020

Disposizioni per gli spostamenti tra gli Stati in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020
Le misure previste nell'ultimo DPCM dell'11 giugno 2020 per il contenimento della diffusione del Covid-19 specificano le disposizioni in materia di spostamenti tra gli Stati in vigore dal 15 giugno 2020 (in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020) fino al 14 luglio 2020
 
Viaggi consentiti senza limitazioni
Nel settore dei trasporti, in base all'art. 6, non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
Stati membri dell'Unione Europea;
Stati parte dell'accordo di Schengen;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
Andorra, Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
 
Si può dunque viaggiare senza limitazioni in Grecia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Svizzera, Austria (che riapre i confini con l'Italia dal 16 giugno), Spagna (che riapre all'area Schengen dal 21 giugno) e Regno Unito (qui per gli italiani resta l'obbligo di 14 giorni di quarantena).
 
Sono aperte anche le frontiere dei paesi dell'est: Bulgaria, Croazia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovacchia e Slovenia
 
Per le modalità di accesso sanitare ogni Paese ha le sue regole, è quindi consigliato prima di partire di visitare i siti ViaggiareSicuri.it del Ministero Italiano degli Affari Esteri e Unità di Crisi per le misure di accesso ad ogni Paese del Mondo oppure la nuova piattaforma dell'Unione Europea reopen.europa.eu/it con gli aggiornamenti sui dati più recenti trasmessi dagli Stati membri dell'Unione Europea e provenienti da altre fonti nazionali autorevoli e pubblicamente accessibili.
 
Viaggi non consentiti fino al 30 giugno 2020
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per:
 comprovate esigenze lavorative
 assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
 resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 
Per le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli indicati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, rimangono ferme le procedure e limitazioni già previste, disciplinate dall'articolo 4 del DPCM, che prevedono l'obbligo di compilare apposita dichiarazione (che indichi il motivo del viaggioindirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario), nonchè di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata.
 
A cura di Alisè Vitri
Fonte testo: Governo Italiano
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