04 aprile 2018
Normativa di riferimento
Qual’è la normativa di riferimento dei diritti del passeggero?
La normativa di riferimento dei diritti del passeggero in caso di disservizi è:
- il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91
- Il Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, N. 69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
- Decreto Ministeriale del 24 luglio 2007 n. 107/T recante la designazione dell’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento del Parlamento europeo concernente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.
Le tutele si applicano:
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Le tutele non si applicano:
- ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Testi di Alisè Vitri
Pubblicato il 04 Aprile 2018
Fonte: Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) www.enac.gov.it , www.Europa.eu
Foto: Sisterscom.com, Shutterstock
Copyright © Sisterscom.com
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