02 marzo 2021

Limitazioni in Italia agli spostamenti da e per l'estero

Misure di contenimento del contagio nel nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.  in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse italiane, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
 
Limitazioni degli spostamenti da e per altri stati
Sono inoltre vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E (dell'allegato 20), nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f)
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
 
Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia.
 

 
ELENCO DEI PAESI E RELATIVE LIMITAZIONI
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione.
Elenco B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
  • Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione.
  • Sono previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco C nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
  • Non è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario o l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso sul territorio nazionale, salvo che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia si sia transitato o soggiornato in Paesi dell' Elenco D e dell' Elenco E.
  • Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
  • In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
  • In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
  • Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Elenco D
Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
  • In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
  • Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
  • Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. 
  • Sono previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Regole specifiche sono state adottate per alcuni Paesi. 
Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del nord  e Brasile 
  • Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute, motivi di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  • Non sono consentiti spostamenti per turismo
  • Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
  • All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
  • È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
  • Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio all’azienda sanitaria locale. 

 
Limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale 
Il 23 febbraio 2021 è stato emanato il Decreto Legge n.15 che prolunga al 27 marzo 2021 le limitazioni agli spostamenti tra Regioni e Comuni già disposti dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e dal Dpcm del 14 gennaio 2021 e introduce delle nuove limitazioni. 
Consulta la pagina Covid-19 Situazione in Italia e le Domande e Risposte sul sito del Governo per conoscere le specifiche disposizioni delle quattro aree (area gialla, arancione, rossa e bianca). 
 
 
A cura della Redazione
Fonte testo: Ufficio Stampa Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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