04 marzo 2021
Gli obblighi delle compagnie aeree nel corso della pandemia
Misure di contenimento del contagio nel nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021
Negli allegati del nuovo DPCM del 2 marzo 2021, in base alle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, si precisa che per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure che riguardano sia il corretto utilizzo degli aeromobili.
Obblighi delle compagnie aeree per il contenimento del contagio da Covid-19
Le compagnie aeree sono tenute a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021 e di conservala per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all’autorità sanitaria;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
d) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
e) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
f) mantenere il distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili.
E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui:
- l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria,
- nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
- sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check−in online o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID−19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi.
g) siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile.
I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere);
h) gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle cappelliere.
A cura della Redazione
Fonte testo: Ufficio Stampa Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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