04 gennaio 2021
Enac: misure urgenti per contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19
Informazioni Enac per passeggeri, operatori e industria del trasporto aereo
Enac rende disponibile l'Ordinanza del 23 dicembre 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020).
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, a tutte le persone cui si applicano le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020 è consentito l'ingresso sul territorio nazionale se hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella della presente ordinanza ovvero hanno un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dal comma 1, non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
A cura della Redazione
Fonte testo: Ufficio Stampa Enac
Foto visual: Copyright © Sisterscom.com / teamtime / Depositphotos
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