30 aprile 2021

Covid-19: informazioni per i viaggiatori in vigore fino al 15 maggio 2021

Spostamenti da e per l'estero: elenco dei paesi con e senza limitazioni nei viaggi e relativi adempimenti
Il Ministro della Salute italiano, con Ordinanza 29 Aprile 2021, ha aggiornato le misure transfrontaliere con riferimento agli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka e ha prorogato fino al 15 maggio 2021 le misure vigenti per gli ingressi dai Paesi in Elenco C, Elenco D e Elenco E.
 
Paesi senza limitazioni nei viaggi
  • Elenco A -  Stato della Città del VaticanoRepubblica di San Marino 
 
Paesi senza necessità di motivazione per i viaggi
  • Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all'Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione.
Non è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario o l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso sul territorio nazionale, salvo che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia si sia transitato o soggiornato in Paesi dell'Elenco D e dell'Elenco E. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
 
  • Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.
 
  • Elenco D Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
 
In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
 
Adempimenti per viaggiatori provvenienti dai paesi in elenco C e D
Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20, la normativa prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:
  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
  • compilare un’autodichiarazione
  • sottoporsi a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di 5 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico
  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (Consulta la pagina: Covid-19 Numeri verdi e informazioni regionali.
 
Con apposita Circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute sarà introdotto un modulo di localizzazione dei passeggeri digitale (Passenger Locator Form - PLF) da esibire prima dell'imbarco, lo stesso sostituirà l’autodichiarazione di cui sopra. Le disposizioni restano in vigore fino al 15 maggio 2021.
 
Paesi con necessità di motivazione per i viaggi 
  • Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
 
Regole specifiche sono state adottate per i seguenti Paesi:
  • Brasile (Ordinanza 13 febbraio 2021 e Ordinanza 16 aprile 2021). Le misure restano valide fino al 15 maggio 2021.
  • India, Bangladesh e Sri Lanka (Ordinanza 25 aprile 2021 e Ordinanza 29 aprile 2021). Le misure restano valide fino al 15 maggio 2021. 
 
Limitazioni
Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:
  • lavoro
  • motivi di salute 
  • motivi di studio
  • assoluta urgenza
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
 
Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.
 
Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE).
Resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
 
Adempimenti per viaggiatori provvenienti dai paesi in elenco E
Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:
  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
  • compilare un’autodichiarazione 
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento.  
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori test.
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
  • Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: Covid-19 Numeri verdi e informazioni regionali.
 
Con apposita Circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute sarà introdotto un modulo di localizzazione dei passeggeri digitale (Passenger Locator Form - PLF) da esibire prima dell'imbarco, lo stesso sostituirà l’autodichiarazione di cui sopra. Le disposizioni restano in vigore fino al 15 maggio 2021.
 
Deroghe
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe:
  • L’obbligo di tampone 48 ore prima della partenza non si applica nei casi previsti nei casi di cui all’art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), l), m), o), consultabili nella sezione Deroghe.
  • gli obblighi di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone al 5 giorno, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.
 
Autodichiarazione giustificativa per l'ingresso in Italia dall'estero
L'autodichiarazione è obbligatoria al rientro dai paesi nell'elenco B,C,D ed E.
 
 
 
A cura della Redazione di Avion Tourism Magazine
Aggiornamento al 30 aprile 2021
Fonte testo: Ministero della Salute del Governo Italiano
Foto visual: Copyright © Sisterscom.com / halfpointl / Depositphotos
Riproduzione riservata. Copyright © Sisterscom.com

Voli
Ti potrebbe interessare
I testi sono coperti da copyright e non possono essere copiati.
Se vuoi puoi condividere questa pagina.
Fatti ispirare
Iscriviti alla newsletter e scopri consigli utili per il tuo prossimo viaggio