19 maggio 2020

Aviazione Generale: i voli consentiti negli aeroporti italiani

Aggiornamento del MIT con Decreto 207 del 17 maggio 2020
La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto 207 del 17 maggio 2020 che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid19.
 
Al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, per il settore del trasporto aereo sono assicurati esclusivamente i servizi minimi essenziali per alcuni aeroporti italiani operativi.
 
Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco sono consentite le attività di Aviazione Generale.
 
A differenza di quanto indicato nel precedente decreto, viene limitato ai soli servizi di Aviazione Generale il traffico da e per l’aeroporto di Milano Linate, sulla base delle osservazioni svolte dalla società di gestione dell’aeroporto SEA S.p.A.
 
I collegamenti di aviazione generale con le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, vengono ora consentiti senza la previa autorizzazione dei Presidenti di Regione.
 
A partire dal 21 maggio 2020 è assicurata la riapertura dei servizi di Aviazione Generale negli aeroporti di CagliariOlbia e Alghero.
 
Negli aeroporti di Aviazione Generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti (come previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33) esclusivamente voli finalizzati a:
 comprovate esigenze lavorative
 situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
 voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 
Per i movimenti operati a partire da aeroporti di Aviazione Generale, il pilota deve trasmettere 2 ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'art. 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonchè le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno. 
 
A cura di Alisè Vitri
Fonte testo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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